... visibile il link al servizio gratuito per la lettura di questi ultimi”. L’Amministrazione comunale di Marino risponde con le parole della dirigente Area I, dottoressa Ludovica Iarussi alla lettera aperta con la quale Corrado Colizza, portavoce del Gruppo di presenza “Monsignor Grassi” interviene rispetto alla digitalizzazione dell’albo pretorio.
“In merito alla lettera aperta sull’applicazione della legge 69/2009 da parte della nostra Amministrazione circa le norme che regolano la pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on line – annota la dottoressa Iarussi - Le faccio presente innanzitutto che la nostra Amministrazione è stata la prima tra i Comuni del Lazio, ed in taluni casi anche d’Italia, ad adeguarsi prontamente alle evoluzioni normative che riguardano l’e-Gov”.
“Per trasparenza nei confronti dei cittadini che leggono, per sottolineare la correttezza dell’impegno e dell’operato, supportato sempre dalla passione e dal rispetto per il lavoro, delle persone che Lei chiama in causa nella Sua lettera aperta, voglio fornire brevemente dei chiarimenti in merito” aggiunge la dirigente del Comune di Marino.
“Il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 13 del 21 Aprile 2011 , ha espressamente stabilito che i documenti pubblicati all’albo online devono essere firmati con firma digitale, in quanto solo con essa è possibile attestare la conformità legale del documento informatico a quello cartaceo originale.
La firma digitale, secondo la Circolare del 21 aprile, ha lo scopo di attestare “la conformità di quanto pubblicato con l’originale, l’autorevolezza dell’ente emanatore, l’autenticità, la validità giuridica e l’inalterabilità, la preservazione del valore giuridico e probatorio e la conservazione nel tempo dei documenti pubblicati. Infatti, ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o con firma digitale, hanno l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice Civile. Invece, il documento informatico, privo di firma digitale, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio in quanto assimilabile ad una riproduzione meccanica ai sensi dell’art. 2712 del Codice Civile. Di conseguenza, per realizzare gli adempimenti per la pubblicazione online dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in vigore dal 1° gennaio 2011) - conclude Iarussi - qualora il documento originale fosse cartaceo, la copia immagine destinata alla pubblicazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23-ter del C.A.D”.
Marino, 22 Luglio 2011
Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Marino